Presentazione

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L’associazione sportiva dilettantistica DOJO KUN KARATE

nasce a Bologna il 30 Aprile 1999 ed è il proseguimento e l’evoluzione di un lavoro iniziato, in altre forme, fin dal 1987.

Il scopo statutario principale e’ quello di studiare, praticare e diffondere il Karate-Do Tradizionale stile Shotokan.

Organizza a Bologna corsi di karate-do per adulti e bambini  (anche gratuiti) , tenuti da  istruttori diplomati UISP (Area Discipline Orientali)  e FIKTA (Federazione Italiana Karate e Discipline Affini).

E’ iscritta a :

Albo delle Libere Forme Associative del Comune di Bologna

Registro delle Società Sportive del CONI

ed è affiliata a :

UISP Area Discipline Orientali

Le quote associative, le attivita’ e i corsi a pagamento sono finalizzati unicamente all’autofinanziamento delle iniziative e alla copertura delle spese sostenute dall’associazione nel raggiungimento degli obiettivi statutari e, comunque, non rappresentano per l’associazione una fonte di lucro.

L’ associazione è ispirata ai principi di :

  • democrazia (adozione di idonee modalità di convocazione dei soci alle assemblee, conservazione dei verbali del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei soci con indicazione della elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, tenuta libro soci , ecc. )
  • trasparenza gestionale (approvazione – a cura dell’Assemblea dei soci – di bilancio/rendiconto elaborato sulla base della prima nota e/o emissione di quietanze relative a tutti gli introiti percepiti,  organizzazione di attività ad accesso gratuito da parte dei soci, ecc.)

Art. 2 dello Statuto :

L’associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

Essa non ha alcun fine di lucro.

Pertanto vige il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione.

Fatta eccezione per il caso in cui la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Essa opera per fini sportivi, ricreativi e solidaristici per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

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